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VENERDÌ 03 MAGGIO 2024
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 Notizie flash - Principi generali  
Pareggio di bilancio, legge 243 solo a livello di comparto

Con la circolare n. 5/2020, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito gli attesi chiarimenti sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, sancito dagli artt. 9 e 10 della Legge n. 243/2012.
 

La pronuncia n. 20/2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti aveva affermato l'obbligo degli enti territoriali di rispettare, oltre agli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 (saldo fra il complesso delle entrate e il complesso delle spese), anche il pareggio di bilancio fissato dall'art. 9, co. 1 e 1-bis della L. n. 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento, interpretando l'equilibrio di finanza pubblica secondo i principi di diritto affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato. La circolare n. 5/2020 della Rgs risponde al dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto, non solo degli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, ma anche di quello stabilito dall'art. 9 della L. n. 243/ 2012. La circolare, innanzi tutto, sancisce la regola secondo cui l'art. 9 della L. n. 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo di avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, dev'essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. I singoli enti sono, invece, tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art. 1, co. 821 della L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, quindi, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al co. 821 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio. Il rispetto dell'art. 9 della L. n. 243/2012 è verificato ex ante dalla Rgs, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla (BDAP). Nel caso di mancato rispetto ex ante a livello di comparto, gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili sono tenuti, previa comunicazione della Rgs alla Regione interessata, a rivedere le proprie previsioni di bilancio al fine di assicurarne il rispetto. Nel caso, invece, di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, del medesimo saldo, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. Tenendo conto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, del rispetto a livello di comparto dell'equilibrio di cui all'art. 9, co. 1-bis della L. n. 243/2012, la circolare conclude che gli enti territoriali devono osservare il presupposto richiesto dall'art. 10 della stessa legge per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021.

 
Fonte: Quotidiano Enti Locali & Pa del 10/03/2020
Autori: Anna Guiducci    Patrizia Ruffini
 
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